sì, ci vuole la partita IVA, perchè il mezzo deve ( dovrebbe ) essere destinato
ad uso esclusivamente professionale.
l'immatricolazione "autocarro" permette la detrazione fiscale del 100% a soggetti fiscali che non potrebbero altrimenti detrarre in tutto o in parte il valore del mezzo.
ti incollo un articolo ritagliato da internet:
Da tempo il Ministero delle Finanze si è interessato ad una particolare forma di elusione abbastanza diffusa nel settore delle automobili. Nelle Aziende è infatti da tempo presente l'abitudine di acquistare le auto, anche se destinate ad uso privato , a nome dell'impresa e, per sfruttare in misura ancora maggiore i benefici fiscali, gli autoveicoli in parola vengono talvolta immatricolati come autoveicolo per uso ufficio, autoveicolo per uso pubblicitario, oppure, e più spesso, come autocarro. In questo modo è possibile beneficiare di maggiori detrazioni ai fini dell' IVA ma anche di poter dedurre in misura maggiore il costo di acquisto dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. Infatti , mentre nel caso di una normale autovettura data in uso , ad esempio , all'amministratore l'Azienda recupera l'I.v.a. solo nel limite di un decimo dell'imposta pagata e deduce il costo per il 50% parametrato ad un massimale di €18.075,99, nel caso di un autocarro non sono previste limitazioni di sorta ed è quindi forte la tentazione di immatricolare come autocarro o come veicolo ad uso speciale un automezzo privo delle caratteristiche per così dire “tipiche” di questi di mezzi di lavoro.
Di fronte a pratiche siffatte sono intervenuti congiuntamente il Ministero dei Trasporti e l'Agenzia delle Entrate, introducendo alcuni specifici vincoli e richiedendo il rispetto di criteri rigidi per poter immatricolare l'autoveicolo in una di queste categorie fiscalmente privilegiate anche se è bene sottolineare che da sola l'immatricolazione non basta per beneficiare dell'integrale deducibilità dei costi e della detraibilità dell'I.v.a. E' infatti comunque necessario che venga sempre rispettato un secondo fondamentale requisito ovvero che l'utilizzo di fatto del veicolo sia strettamente inerente e strumentale all'attività esercitata dall'impresa che sostiene la spesa.
Vediamo di riepilogare quali sono , secondo l'Amministrazione Finanziara , i requisiti di tali veicoli. In particolare per quanto riguarda gli autoveicolo ad uso ufficio è stato chiarito che gli stessi devono tassativamente rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel Decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti datato 11.12.2002 e che comunque, indipendentemente da come viene immatricolato l'automezzo, il veicolo deve del pari poter concretamente soddisfare le particolari caratteristiche dell'attività aziendale, che ben possono consistere nell'esigenza effettiva di disporre di uffici amministrativi mobili ma che proprio per questo non possono limitarsi a degli allestimenti di mera facciata ma devono incidere profondamente nella struttura e nelle dotazioni del veicolo summenzionato. Ancora per quanto riguarda il caso degli autoveicoli immatricolati come speciali per uso pubblicitario l'Agenzia delle Entrate ha affermato che il semplice rivestimento esterno di un autoveicolo con scritte pubblicitarie non è di per sé sufficiente a configurarlo come “autoveicolo ad uso speciale” . Per poter beneficiare dell'integrale deducibilità dei costi e della completa detraibilità dell'Iva il mezzo deve presentare caratteristiche strutturali tali da potere essere destinato esclusivamente ad un tale uso e quindi proprio per questa sua natura esclusivamente pubblicitaria essere inidoneo ad un uso promiscquo. Si pensi ad esempio al caso di un veicolo predisposto stabilimente per l'esposizione di cartellonistica pubblicitaria con stabile rinuncia ad eventuali posti a sedere e ad eventuali spazi sul cassone posteriore.
Ma il caso più diffuso è in effetti rappresentato dal proliferare di immatricolazioni di autoveicoli adibiti al trasporto di persone come autocarri esclusivamente per aggirare le limitazioni fiscali.
Sul caso il Ministero si è già espresso con una posizione piuttosto rigida. In una risoluzione ancora attuale del Luglio 2002 viene infatti affermato che, se è ben vero che tanto la legge sull'I.V.A. che la legge sulle imposte dirette non prevedono un divieto espresso alla detraibilità dell'I.V.A. e alla deducibilità dei costi in presenza di un “autocarro”, lo stesso del Codice della Strada prevede nel contempo che la semplice immatricolazione - come autocarro o comunque come veicolo speciale - non sia di per sé solo sufficiente ad aggirare le limitazioni di legge ma va sempre tenuto presente che gli autoveicoli per uso speciale sono veicoli che devono essere adibiti al trasporto di persone e cose inerenti la propria attività . In mancanza gli stessi potranno essere sottoposti ad una sanzione che potrà arrivare fino al sequestro dell'autoveicolo in capo a chi lo utilizzi per scopi diversi da quelli per i quali era stato originariamente concepito con la conseguenza di vedersi recuperare tutti i risparmi d'imposta conseguiti più le sanzioni.
Sempre nel 2002 in materia di immatricolazioni di autoveicoli è intervenuto anche il dipartimento dei trasporti terrestri che con circolare n. 4210M368 del 19 dicembre 2002 impone una ulteriore stretta per limitare il fenomeno dei veicoli (anche e soprattutto di lusso) immatricolati in categorie diverse da quelle originarie con il solo scopo di fruire dei vantaggi fiscali, fornendo regole tecniche precise e più restrittive per le trasformazioni di vetture destinate al trasporto di persone in vetture destinate al trasporto di merci. L'intervento ha indicato i requisiti necessari che i costruttori devono rispettare al fine di concedere l'omologazione delle vetture come autocarri rendendo così di fatto più difficile l'immatricolazione dei veicoli in categorie diverse da quelle naturali al sol fine di conseguire i descritti vantaggi fiscali.
Va tenuto poi ben presente che deve valere sempre e comunque il fondamentale principio di inerenza con l'attività aziendale e che deve sempre sussistere uno stretto rapporto tra l'attività esercita e l'utilizzo del veicolo immatricolato quale autocarro non essendo affatto sufficiente l'esistenza di un generico ed ipotetico bisogno aziendale per nulla collegato ad un uso reale . A tale proposito è utile riferire proprio del caso affrontato dalla Risoluzione 23.07.2002, n. 244/E la quale si occupa di un professionista esercente l'attività di Notaio il quale intendeva acquistare un veicolo da utilizzare ai fini dello svolgimento della propria attività professionale immatricolando il suddetto veicolo come autocarro, ai sensi della lettera d) dell'art. 54 del C.d.S., in quanto lo stesso gli era necessario in ragione della sua attività, per lo svolgimento della quale ha necessità di trasportare "con notevole frequenza documentazione da e verso Pubblici Uffici, nonché da e verso soggetti privati.” Il Ministero ha ben affermato che nel caso indicato la spettanza delle maggiori deduzioni Irpef e Iva andava valutata esclusivamente in relazione alla reale sussistenza del requisito dell'inerenza. In altre parole, affinché il Notaio istante potesse dedursi integralmente la spesa sostenuta sarebbe stato necessario dimostrare un rapporto di stretta inerenza tra l'attività di Notaio e l'utilizzo dell'autocarro ed al riguardo si è ritenuto che , in linea generale, non sia possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un'attività professionale, quale quella notarile, la quale si caratterizza per il fatto di fondarsi sull'applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio normalmente esplicata in ufficio. Per quanto riguarda poi la necessità, di trasportare frequentemente documenti la Risoluzione conclude facendo presente come risulti francamente difficile e poco realistico ipotizzare che la quantità di fascicoli da trasportare richieda addirittura l'utilizzo di veicoli attrezzati per il trasporto professionale di merci.
In conclusione anche nel caso di veicolo tecnicamente immatricolabile in una delle categorie di maggiore interesse fiscale non è possibile ritenere di essere così al riparo da possibili contestazioni in sede di verifica in quanto qualora non fosse riscontrato il dato sostanziale dell'inerenza all'attività esercitata a sostegno di quello formale vi sarebbe comunque titolo per la ripresa in aumento dei costi e delle spese indebitamente dedotte.
* Dottore Commercialista in Padova
per Studio ZAMBERLAN & Associati
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non devi mai discutere con un idiota, perchè prima ti porta al suo livello, e poi ti frega con l'esperienza!
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