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MessaggioInviato: domenica 11 maggio 2014, 20:37 
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Ho scoperto che, a motore acceso, TIRANDO IL FRENO A MANO, le luci diurne si spengono.

Ho passato momenti di terrore pensando che ci fosse un guasto e invece è tutto studiato :lol: A mia parziale discolpa posso dire che non ho trovato indicazioni in tal senso sul manuale d'uso.

NB: tutto ciò accade lasciando la manopola delle luci su OFF, devo ancora provare a vedere cosa succede lasciando la manopola su AUTO.

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MessaggioInviato: domenica 11 maggio 2014, 21:12 
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Si? Interessante

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Prova prova ;)

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MessaggioInviato: domenica 11 maggio 2014, 23:12 
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ma con la manopola su OFF..le luci diurne non sono già spente?

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MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2014, 8:15 
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No, sono accese. La comodità è proprio quella: non c'è bisogno di ricordarsi di girare la manopola ogni volta che si accende (e poi si spegne) la macchina.

Sul manuale d'uso c'è una tabella che riassume il tutto ;)

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MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2014, 8:56 
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scoperta una cosa nuova!
Il manuale l'ho "letto" tutto d'un fiato appena arrivata ma saltando alcune parti :lol:

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MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2014, 9:19 
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Non ti sei perso granché: alcune traduzioni sono senza senso e alcune cose non sono scritte :lol:

Io ad esempio non ho ancora ben capito come funziona l'iStop in determinate situazioni... Aprirò una discussione apposita.

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MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2014, 16:47 
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Beh sinceramente è dalla precedente 3 che non ho mai toccato la manopola dei fari XD la lascio sempre su AUTO.

Anche se a volte conviene usare l'accensione manuale degli stessi in effettiva carenza di luce in determinate situazioni. Sopratutto per farsi vedere.

In italia poi l'obbligo delle luci accese anche di giorno...teoricamente non dovrebbe comprendere anche i gruppi ottici posteriori?

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MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2014, 17:24 
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Continuano a cambiare le carte in tavola, tanto che solo a fine 2013 è stato ufficialmente regolamentato il montaggio delle luci diurne (Min. Trasporti, decr. Del 6.11.2013 recante “Regolamentazione dell’installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in circolazione”).

Ad ogni modo, gli articoli del CDS sono i seguenti:

Articolo 152 Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli.

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l’obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d’ingombro.
Fuori dei casi indicati dall’articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne è dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all’obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00.


Articolo 153 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi.

1. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del sorgere del sole ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci d’ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dai centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro durante le brevi interruzioni di marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti:
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1, nei centri abitati anche se l’illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue.
4. È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati.
5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie d’emergenza.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. È vietato l’uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell’art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00.

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MessaggioInviato: lunedì 12 maggio 2014, 18:07 
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ok, quindi se non ho inteso male... alla fin fine vale la regola del buon senso XD accenderle quando effettivamente serve.

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